Logo Cameradicommercio.it - Torna alla Home
  
Attualita

Attualità

Le ultime notizie del portale cameradicommercio.it
Attualita

adempimenti » SISTRI - Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

  • DATA:
    01-02-2010
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    08-03-2010

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010 (Suppl. Ord. n. 10), il D.M. 17 dicembre 2009 che istituisce il “SISTRI - SIStema di controllo della Tracciabilità dei RIfiuti”, sia pericolosi che non pericolosi. Tale Decreto - in vigore dal 14 gennaio 2010 - è stato successivamente modificato dal D.M. 15 febbraio 2010, in vigore dal 1° marzo 2010.

Il nuovo sistema funzionerà sostanzialmente grazie ad un dispositivo elettronico USB (“Chiavetta USB”), per ciascuna unità locale dell’impresa e per ciascuna attività di gestione dei rifiuti svolta all’interno dell’unità locale, e ad un dispositivo elettronico GPS (“Black Box”), per la localizzazione satellitare, da installarsi su ciascun veicolo che trasporta rifiuti, con la funzione di monitorare il percorso effettuato. Tutto il sistema sarà collegato in rete e sarà così possibile seguire il percorso dei rifiuti speciali in tempo reale.

Il nuovo sistema SISTRI:
- andrà a sostituire l’attuale gestione cartacea dei rifiuti (effettuata finora tramite i Formulari di identificazione e i Registri di carico e scarico);
- prevede l’abolizione del MUD a partire dal 2011.

Le Camere di Commercio avranno compiti nella fase di iscrizione e di consegna dei dispositivi elettronici USB e del Black Box alle imprese interessate.

Soggetti con iscrizione obbligatoria
L’articolo 1 del D.M. individua i soggetti obbligati a comunicare al SISTRI le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti nell’esercizio della loro attività.
1) Produttori iniziali di rifiuti pericolosi: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi.
2) Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi con più di dieci dipendenti: le imprese e gli enti che impiegano più di dieci dipendenti, produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006, cioè:
- i rifiuti da lavorazioni industriali,
– i rifiuti da lavorazioni artigianali
– i rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento.
3) Comuni, Enti e Imprese che gestiscono i rifiuti urbani nel territorio della Regione Campania.
4) Commercianti e intermediari di rifiuti senza detenzione.
5) Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti per conto dei consorziati.
6) Trasportatori professionali: le imprese di cui all’art. 212, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 che raccolgono e trasportano rifiuti speciali.
7) Operatori del Trasporto Intermodale, cioè:
- i terminalisti concessionari dell’area portuale di cui all’articolo 18 della L. n. 84/1994 e le imprese portuali di cui all’art. 16 della medesima Legge, ai quali sono affidati i rifiuti in attesa dell’imbarco o allo sbarco per il successivo trasporto;
- i responsabili degli uffici di gestione merci e gli operatori logistici presso le stazioni ferroviarie, gli interporti, gli impianti di terminalizzazione e gli scali merci ai quali sono affidati i rifiuti in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.
8) Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006.
9) Recuperatori e smaltitori: le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti.

Soggetti con iscrizione facoltativa
I soggetti con iscrizione facoltativa al SISTRI sono i seguenti.
1) Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi fino a dieci dipendenti: le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n.152/2006, che non impiegano più di dieci dipendenti.
2) Imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 C.C., produttori iniziali di rifiuti non pericolosi;
3) Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006.
4) Trasportatori in conto proprio di rifiuti non pericolosi: le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all’art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006.

Primo gruppo di soggetti obbligati: operatività e termini di iscrizione
- Produttori iniziali, con più di 50 dipendenti, di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006);
- Imprese ed enti produttori iniziali, con più di 50 dipendenti, di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g), del D.Lgs. n. 152/2006;
- Commercianti e intermediari: per i consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti per conto dei consorziati; per le imprese di cui all’art. 212, comma 5 del D.Lgs. n. 152/2006, che raccolgono e trasportano rifiuti speciali; per le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti e per i soggetti di cui all’art. 5, comma 10, del D.M. 17 dicembre 2009 (Trasporto Intermodale).

Per tali soggetti è prevista:
- l’iscrizione entro il 30 marzo 2010 (termine così modificato dal D.M. 15 febbraio 2010);

- l’operatività a partire dal 13 luglio 2010.

Secondo gruppo di soggetti obbligati: operatività e termini di iscrizione
- Imprese ed Enti, fino a 50 dipendenti, produttori iniziali di rifiuti pericolosi (ivi compresi quelli di cui all’art. 212, comma 8, del D.Lgs. n. 152/2006);
- Produttori iniziali, da 11 a 50 dipendenti, di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del D.Lgs. n. 152/2006.

Per tali soggetti è prevista:
- l’iscrizione dal 15 marzo 2010 al 29 aprile 2010 (termine così modificato dal D.M. 15 febbraio 2010);
- l’operatività a partire dal 12 agosto 2010.

Alcune tipologie di operatori, infine, come i piccoli autotrasportatori di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006, potranno aderire su base volontaria al sistema, a partire dal 12 agosto 2010.

Officine autorizzate
Per essere autorizzate all’installazione del dispositivo “black box”, le imprese esercenti attività di autoriparazione, iscritte per la sezione elettrauto, devono presentare apposita domanda, entro il 13 febbraio 2010, al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, o al sito del SISTRI.

Adempimenti nella fase transitoria
ATTENZIONE: per un mese successivo all’operatività del SISTRI i soggetti obbligati sono comunque tenuti agli adempimenti di cui agli articoli 190 (tenuta del registro di carico e scarico rifiuti) e 193 (tenuta del formulario di identificazione rifiuti) del D.Lgs. n. 152/2006.

SISTRI
Fonte: Redazione Camera di Commercio

  
Le Camere di Commercio

Le Camere di Commercio

Italiane
Estere
Ricerca

Ricerca

Cerca per concetto
Cerca per provincia
Cerca per ATECO
Inserisci la tua chiave di ricerca