Che cos’è il dumping
Per “dumping” (dall’inglese “to dump”, vendere sotto costo) si intende un’azione di vendita a prezzi più bassi del normale. Il termine è spesso usato nel commercio internazionale quando un’impresa vende beni o servizi sui mercati esteri a prezzi nettamente inferiori a quelli praticati sul mercato interno: in tal caso si parla di “prezzi predatori”. Si tratta ovviamente di una pratica sleale e fortemente distorsiva dell’economia di mercato, in quanto in un determinato mercato di esportazione danneggia:
- i concorrenti che esportano analoghi beni o servizi da Paesi terzi;
- i concorrenti che producono in loco analoghi beni o servizi.
Quando si verifica il dumping
E’ un dato di fatto che le imprese che ricorrono a tali pratiche scorrette operano di frequente in Paesi in via di sviluppo – e principalmente in Paesi asiatici – in cui il costo del lavoro è considerevolmente più basso di quello dei Paesi cosiddetti sviluppati.
Tuttavia il fatto che un’impresa sia in grado di produrre e vendere a costi più competitivi dei concorrenti non costituisce di per sé alcuna prova dell’esistenza di dumping: ciò infatti rientra pienamente nelle regole del libero mercato.
La prova inequivocabile che un prodotto viene esportato a un prezzo inferiore al suo valore normale può emergere soltanto da un’inchiesta dettagliata sulle condizioni di produzione del prodotto stesso, che possono variare da caso a caso.
In linea generale si può dire che – in base al diritto commerciale internazionale – l’attività di dumping è spesso fondata sull’intervento dello Stato nel gioco della concorrenza libera e leale: in tal caso l’impresa può usufruire di sovvenzioni pubbliche che le consentono di ridurre artificialmente il costo delle sue esportazioni.
Un altro fattore da tenere in considerazione riguarda la carenza o l’assenza, in tali Stati, di normative in materia di salvaguardia ambientale e di diritto del lavoro.
Più in particolare, la sussistenza delle pratiche di dumping può essere provata quando tali Paesi non possiedono lo “Status di Economia di Mercato” (SEM), che prevede le seguenti condizioni:
- prezzi, costi e fattori produttivi devono essere determinati dal gioco della domanda e dell’offerta;
- le imprese devono disporre di una serie ben definita di documenti contabili di base, soggetti a revisione contabile indipendente in conformità delle norme internazionali in materia;
- i costi di produzione e la situazione finanziaria delle imprese non devono essere soggetti a distorsioni di rilievo derivanti da precedenti sistemi ad economia non di mercato;
- le imprese devono essere soggette a leggi in materia fallimentare e di proprietà;
- le conversioni del tasso di cambio tra le valute devono essere effettuate ai valori di mercato.
Le procedure dell’inchiesta antidumping
Di norma l’inchiesta viene avviata dalla Commissione Europea in base a una denuncia pervenuta da imprese comunitarie che rappresentano almeno il 25% della produzione europea del prodotto in questione. Nel corso dell’inchiesta, la cui durata è compresa tra i 12 e i 15 mesi, i funzionari incaricati raccolgono dati economici e commerciali mediante questionari e ispezioni in loco. L’inchiesta verte in particolare su tre aspetti:
1) se si è effettivamente in presenza di dumping;
2) se vengono danneggiate imprese europee i cui beni o servizi sono in concorrenza con le importazioni oggetto di dumping;
3) se sia nell’interesse economico generale dell’Unione Europea mettere in atto delle misure per eliminare tale danno.
Le misure antidumping nel commercio internazionale e nell’Unione Europea
A livello internazionale le vendite in dumping sono disciplinate dalle norme internazionali sull’argomento (in particolare nell'ambito del General Agreement on Tariffs and Trade – GATT).
Per le importazioni in ambito intracomunitario, da tempo eventuali vendite a prezzi diversi nei Paesi della Comunità possono essere sanzionate in base alle norme sulla concorrenza contenute nei trattati.
Per le importazioni da Paesi extra UE, il 23 marzo 2006 la Commissione Europea ha emanato il Regolamento (CE) n. 553/2006, entrato in vigore il 7 aprile 2006, che ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nei Paesi comunitari di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e del Vietnam.
Il successivo Regolamento (CE) n. 1472/2006, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 6 ottobre 2006, ha disposto l'istituzione di misure antidumping definitive e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio.
E’ previsto che tali misure restino in vigore per due anni, a partire dal 7 ottobre 2006, per il tempo necessario affinché le aziende italiane ed europee possano attrezzarsi al fine di fronteggiare adeguatamente la sfida di un mercato internazionale sempre più agguerrito e competitivo.