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adempimenti » Diritto annuale

  • DATA:
    22-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    16-11-2009

Il diritto annuale è il tributo che ogni impresa, iscritta o annotata nel Registro delle imprese, è tenuta a versare alla Camera di Commercio di riferimento (art. 18 della Legge n. 580/1993 e successive modifiche). Se l’impresa, oltre alla sede principale, ha sedi secondarie nella stessa provincia o altrove, è dovuto un pagamento a ciascuna Camera competente per territorio. La stessa regola si applica alle imprese con sede legale all’estero e dislocamenti in Italia. Per questi ultimi il tributo è dovuto a ciascuna Camera della provincia in cui è ubicata la sede secondaria.

Chi deve pagare:
Sono tenute al pagamento del diritto annuale sia le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel Registro delle imprese, sia le imprese iscritte o annotate per una frazione dell’anno di riferimento (art. 3 del regolamento per l’attuazione dell’art. 17 della Legge 23/12/1999, n. 488 - D.M. 11/05/2001 n. 359, pubblicato sulla G.U. 02/10/2001 n. 229). Sono obbligate al versamento anche quelle imprese che risultano poste in liquidazione alla data del 1° gennaio e le imprese che, pur avendo cessato l'attività, risultano cancellate dal Registro dopo il 30 gennaio.

Non sono invece obbligati a pagare:
- i soggetti iscritti al solo REA (Repertorio economico e amministrativo);
- le imprese dichiarate fallite o messe in liquidazione coatta amministrativa nell’anno solare precedente (salvo nel caso di esercizio provvisorio);
- le imprese individuali che hanno cessato l'attività nell’anno solare precedente il 2007, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2007;
- le società che hanno approvato il bilancio finale di liquidazione nell’anno solare precedente, purché la domanda di cancellazione sia stata presentata entro il 30 gennaio 2007;
- le società cooperative che ricadono nell'ipotesi di cui all'articolo 2544 c.c., e il provvedimento di scioglimento sia stato assunto nell’anno solare precedente.

Qual è l'importo:
Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, emette ogni anno un decreto per determinare le misure del diritto annuale.
Per le nuove imprese che versano, contestualmente alla domanda di iscrizione e di annotazione, somme diverse da quelle stabilite con il decreto, le Camere di Commercio provvedono a richiedere l’integrazione del minor diritto versato o, in caso contrario, ad effettuare il rimborso del maggior diritto pagato.

Come si versa:
Il versamento del diritto va eseguito, in unica soluzione, con il modello di pagamento F24 utilizzato per il versamento delle imposte sui redditi. L'F24 è reperibile presso gli sportelli bancari, postali ed esattoriali.

Quando si versa:
Il termine per il pagamento del diritto coincide con quello per il pagamento del primo acconto delle imposte sui redditi. Per le società con esercizio comprendente periodi di due anni solari diversi il Ministero delle attività produttive, ora dello sviluppo economico, ha emesso una circolare in merito alla scadenza dei termini.
Il pagamento del diritto potrà essere effettuato entro 30 giorni dalla scadenza del termine ordinario, maggiorando l'importo dovuto dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.

Sanzioni:
Il ritardato od omesso pagamento del diritto annuale comporta l’applicazione di sanzioni amministrative secondo le disposizioni stabilite dalla legge e dal Decreto 27 gennaio 2005, n. 54 del Ministero delle attività produttive, ora dello sviluppo economico.
In particolare, tale Decreto stabilisce all’articolo 4, comma 1, che la misura della sanzione è compresa tra il 10% e il 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Il comma 2 dello stesso articolo 4 prevede una sanzione del 10% nei casi di tardivo versamento, mentre il comma 3 stabilisce che si applica una sanzione del 30% nei casi di omesso versamento, determinando la misura totale della sanzione secondo i criteri di determinazione di cui all’articolo 7 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.
L’articolo 6 del Decreto n. 54/2005, sopra richiamato, prevede inoltre l’istituto del “ravvedimento operoso”. Questo consente al contribuente che non ha provveduto al pagamento di quanto dovuto nei termini fissati dalla legge di sanare spontaneamente la violazione commessa, beneficiando di riduzioni automatiche sulle misure minime delle sanzioni applicabili.
Il contribuente può infatti beneficiare dell’applicazione di una sanzione ridotta, nel caso in cui “la violazione non sia stata contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidamente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza".

Novità
Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1/02/08, che fissa gli importi del diritto annuale dovuti alle Camere di Commercio, è entrato in vigore il 5/03/2008. Principale novità del nuovo disposto ministeriale è che, d'ora innanzi, tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese sono tenute a versare il diritto annuale, alla Camera di Commercio ove hanno sede o unità locali, commisurato al fatturato aziendale del precedente esercizio. Fanno eccezione a detta regola:
- le imprese individuali e società agricole iscritte ed annotate nella sezione speciale del Registro delle Imprese;
- le società semplici non agricole;
- le società tra professionisti;
- le sedi secondarie e unità locali di società estere.

Ufficio Registro delle imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
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