Con decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali del 21 maggio 2004 è stato istituito presso le Camere di commercio l’Albo imbottigliatori dei vini DOC (denominazione d’origine controllata), DOCG (denominazione d’origine controllata e garantita) e IGT (indicazione geografica tipica).
All’Albo imbottigliatori si iscrivono i soggetti (persone fisiche o giuridiche), o le associazioni di tali soggetti, che procedono o fanno procedere per conto proprio all’imbottigliamento dei vini a denominazione di origine, ai fini della successiva commercializzazione. Sono esclusi i punti vendita di vino che utilizzano contenitori dell’acquirente.
Per “imbottigliamento” si intende il condizionamento del prodotto per i fini commerciali, in recipienti di contenuto non superiore a 60 litri.
Iscrizione all’Albo
Per l'iscrizione all'Albo l'impresa imbottigliatrice deve presentare una domanda indirizzata alla Camera di commercio della provincia in cui ha sede lo stabilimento di imbottigliamento; nel caso di più stabilimenti all'interno della stessa provincia va presentata una domanda per ogni stabilimento. Le imprese imbottigliatrici il cui stabilimento è ubicato all'estero devono inoltrare l'istanza di iscrizione all'Albo della Camera di Commercio di Roma.
La domanda d'iscrizione - in bollo - deve riportare:
- le generalità del soggetto che presenta l'istanza;
- il numero d'iscrizione nel Registro imprese e nel Repertorio economico e amministrativo (Rea) della competente Camera di Commercio;
- l’ubicazione dello stabilimento (anche virtuale) d'imbottigliamento;
- la specifica della DOC, DOCG o IGT per le quali s'intende effettuare l'imbottigliamento;
- la dichiarazione che a carico del legale rappresentante non sussistono i motivi di impedimento all'esercizio dell'attività commerciale di cui al comma 2 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 114/1998;
- la dichiarazione di conformità dello stabilimento alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 155/1997 e relative norme integrative ed applicative, recante attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari;
- la posizione ICRF, ovvero il codice che identifica l'imbottigliatore nel sistema informativo dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi.
Occorre inoltre allegare alla domanda la fotocopia di un documento d’identità valido del richiedente.
Variazione iscrizione all'Albo
Le imprese già iscritte all’Albo devono presentare entro 30 gg. apposita domanda di variazione (in bollo e con versamento del diritto di segreteria) nel caso intervengano una o più delle seguenti modifiche:
- legale rappresentante;
- sede dello stabilimento;
- cancellazione dello stabilimento dall’Albo;
- rinnovo cariche o cessioni di quote;
- denominazioni imbottigliate;
- sede legale;
- ragione sociale;
- tipologia di imbottigliamento;
- aggiunta di nuova DO;
- cessazione di DO precedentemente imbottigliata;
- altre modificazioni.
Denuncia annuale imbottigliato
Scade in genere il 10 settembre di ogni anno il termine per la presentazione della comunicazione annuale dell'imbottigliato da parte di tutti i soggetti iscritti all'Albo imbottigliatori ai sensi del D.M. 21/05/2004.
Il periodo di riferimento per la comunicazione in oggetto è la campagna viticola appena conclusa (in genere 1 agosto - 31 luglio).
Tale dichiarazione deve essere presentata esclusivamente dalle ditte iscritte all'Albo imbottigliatori; ha esclusivamente carattere statistico e quindi non sono previsti diritti di segreteria a favore della Camera di commercio.
La dichiarazione riguarda:
- i quantitativi di vino imbottigliati (in HL) nel periodo di riferimento indipendentemente dall'annata di produzione delle uve, suddivisi per ogni sezione di iscrizione all'Albo (non per singola varietà imbottigliata);
- l'indicazione dei paesi esteri oggetto di prima destinazione del vino senza alcun riferimento ai quantitativi in essi commercializzati.