Sono obbligati ad iscriversi nel Ruolo dei mediatori marittimi gli amministratori di società o i titolari di imprese individuali, aventi per oggetto della propria attività la mediazione nei contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggio di navi e nei contratti di trasporto marittimo di cose.
Il Ruolo è distinto in due sezioni, ordinaria e speciale; in quest'ultima sono iscritti i mediatori marittimi abilitati ad esercitare pubblici uffici che comprendono l'incarico di presiedere alle pubbliche gare per i contratti di costruzione, di compravendita, di locazione, di noleggi di navi e nei contratti di trasporto di cose, nonché ogni altro incarico previsto dal Codice Civile o da leggi speciali.
L'iscrizione nel Ruolo è subordinata al possesso di requisiti che sono accertati attraverso il superamento di un esame dinanzi ad una apposita commissione costituita presso la Camera di commercio. L'iscrizione nel Ruolo abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio nazionale ed è a titolo personale: l'iscritto non può delegare le funzioni per l'esercizio della professione se non ad altro mediatore marittimo iscritto nella stessa sezione.
L'iscrizione può essere richiesta sia in forma individuale che in forma societaria; in quest'ultimo caso i requisiti devono essere posseduti dal legale o dai legali rappresentanti della società.