Con il D.M. 23 Giugno 2004 il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) ha istituito l’Albo Nazionale delle Società Cooperative. L’Albo, che sostituisce i registri prefettizi e lo schedario generale della cooperazione, è tenuto dallo stesso Ministero e gestito con modalità telematiche dalle Camere di commercio.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione all’Albo, firmata dal legale rappresentante, va presentata presso il Registro imprese della Camera di commercio dove la Cooperativa ha la sede legale. Nella domanda devono essere indicati i seguenti elementi:
1) la sezione di appartenenza, ossia cooperative a mutualità prevalente (prima sezione) o cooperative diverse da quelle a mutualità prevalente (seconda sezione);
2) l’appartenenza ad una delle 14 categorie in cui vengono classificate le cooperative:
- cooperativa di produzione e lavoro;
- cooperativa di lavoro agricolo;
- cooperativa sociale;
- cooperativa di conferimento prodotti agricoli e allevamento;
- cooperativa edilizia di abitazione;
- cooperativa della pesca;
- cooperativa di consumo;
- cooperativa di dettaglianti;
- cooperativa di trasporto;
- consorzio cooperativo;
- consorzio agrario;
- banca di credito cooperativo;
- consorzi e cooperative di garanzia e fidi;
- altre cooperative.
Le cooperative a mutualità prevalente, iscritte quindi alla prima sezione, hanno diritto ad agevolazioni di natura fiscale (art. 223 duodecies, comma 6, C.C.).
La domanda di iscrizione all’Albo deve avvenire esclusivamente per via informatica, utilizzando i programmi Fedra (per la compilazione), Dike (per l’apposizione della firma digitale) e il servizio Telemaco (per l’invio telematico).
Per qualsiasi tipo di pratica (nuova iscrizione, modifica o deposito bilanci) occorre utilizzare sempre l’apposito Modulo C17 Albo Cooperative, scaricabile di seguito in formato compresso. Tale modulo deve essere allegato:
- al Modulo S1, per una nuova iscrizione;
- al Modulo S2, per eventuali modifiche;
- al Modulo B, per il deposito bilanci annuale.
Il Modulo C17 deve essere compilato a nome di un legale rappresentante della cooperativa, ovvero del commercialista, del notaio o dell'intermediario, e firmato digitalmente attraverso la smart card.
Iter della pratica
L’ufficio del Registro imprese, ricevuta la documentazione, ne verifica la completezza ed entro 10 giorni lavorativi la inoltra alla Direzione Generale per gli Enti Cooperativi, presso il Ministero dello Sviluppo Economico. La Direzione Generale attribuisce a ciascuna cooperativa un numero di iscrizione con l’indicazione della sezione di appartenenza, il quale sarà riportato sulla posizione nel Registro delle imprese. Tale numero dovrà essere sempre indicato dalle cooperative nei propri atti e nella propria corrispondenza ai sensi dell’art. 2515, comma 3, del Codice Civile.