L'attività di agente di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate.
L'attività di rappresentante di commercio si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di concludere contratti in una o più zone determinate.
Ai sensi della Legge n. 204/1985, per esercitare tale attività occorre la preventiva iscrizione nel Ruolo degli agenti e rappresentanti di commercio tenuto dalla Camera di commercio (anche se, in recepimento di sentenze di organi comunitari, la Cassazione ha affermato che la mancata iscrizione al Ruolo non determina la nullità del contratto di agenzia; di conseguenza, alcune Camere di commercio ritengono che si debba comunque provvedere all'iscrizione nel Registro imprese di qualunque soggetto che dimostri l'avvenuta stipulazione di un valido contratto di agenzia, anche a prescindere dalla iscrizione al Ruolo di cui alla Legge 204/1985).
Salvo i casi di pratica acquisita per almeno un biennio negli ultimi cinque anni come viaggiatore-piazzista o addetto alle vendite alle dipendenze di una impresa, nonché come titolare di un esercizio commerciale all'ingrosso o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, i requisiti tecnici necessari per l'iscrizione sono: attestato di frequenza di un corso professionale, o diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo tecnico o professionale, o laurea in materie commerciali e giuridiche.
La domanda di iscrizione va presentata in bollo alla Camera di commercio di residenza dell'interessato o della provincia in cui l'impresa ha la sede legale (se l'attività viene esercitata sotto forma di società), utilizzando gli appositi modelli. Alla domanda vanno allegate le attestazioni di versamento della tassa di concessione governativa e dei diritti di segreteria. Nella domanda va autocertificato il possesso dei requisiti richiesti.
I tempi per la conclusione del procedimento di iscrizione e cancellazione sono stabiliti in 60 giorni dalla data della domanda. Se entro tale termine non viene adottato il provvedimento di cui sopra, la domanda si intende accolta.