adempimenti » Registro esercenti il commercio (SOPPRESSO)
DATA:
01-02-2007
ULTIMO AGGIORNAMENTO:
08-05-2009
Il Registro esercenti il commercio (REC), istituito con la legge 426/71, è stato soppresso.
L'art. 3 del D.L. 223/06 (convertito nella Legge 248/06) ha infatti cancellato l'obbligo di iscrizione al REC anche per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, l'unico rimasto dopo la soppressione del REC per il commercio al minuto ed all’ingrosso di prodotti alimentari e non alimentari (soppresso dal D.Lgs. 114/98) e di quello per le attività turistico-ricettive (la Legge 135/01 ha soppresso la sezione speciale del Registro degli esercenti il commercio, istituita dalla Legge 217/83).
Sono stati aboliti, quindi, gli esami per l'accertamento dell'idoneità per l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, che si svolgevano presso le Camere di commercio. Tutte le attività di distribuzione commerciale, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, sono svolte senza l'iscrizione a registri abilitanti.
Si conferma, comunque, l’obbligo per i soggetti interessati all’avvio di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande di attestare il possesso dei seguenti requisiti personali, morali e professionali, previsti dalla Legge 287/91, che vanno documentati direttamente al Comune:
1) diploma di scuola alberghiera o di scuola a specifico indirizzo professionale riconosciuti dallo Stato;
2) superamento dell’esame di idoneità effettuato presso le Camere di commercio (solo per i soggetti che hanno superato gli esami prima del 4.7.2006 o che hanno presentato domanda prima del 4.7.2006 e poi superato l’esame);
3) frequenza con esito positivo di un corso professionale riconosciuto dalle Regioni;
4) iscrizione nel REC somministrazione.
Con la soppressione del REC è venuto meno anche l’obbligo di comunicare preventivamente e iscrivere al Registro Imprese il soggetto delegato alla somministrazione di alimenti e bevande (comunicazione che costituiva la precondizione per presentare la domanda di iscrizione al REC). Il nome del delegato in possesso dei requisiti previsti dalla Legge 287/91 va indicato direttamente al Comune.
Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio