Per avviare un'attività di estetista è sufficiente la presentazione al Comune territorialmente competente della sola dichiarazione di inizio attività (DIA). Lo stabilisce l'art. 10 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, che elimina i criteri della distanza minima tra un esercizio e l'altro, della presenza numerica di altri operatori del settore e l'obbligo della chiusura infrasettimanale. Rimane l'obbligo di possedere i requisiti di qualificazione professionale e le disposizioni in materia di conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed igienico-sanitari.
L'attività di estetista, definita nella Legge del 04/01/1990, n. 1, comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.
L'attività di estetista comprende in particolare le seguenti prestazioni: massaggi facciali, manicure, pedicure estetica, depilazione, truccatura, visagista, applicazione di unghie artificiali, conduzione di centri di abbronzatura, solarium, ecc.
Chi vuole esercitare tale attività deve richiedere la qualifica professionale alla Commissione provinciale dell'Artigianato. Quando si inizia l'attività occorre iscriversi, se si hanno i requisiti necessari, all'Albo delle imprese artigiane.
La qualificazione professionale di estetista si consegue, dopo l'espletamento dell'obbligo scolastico, mediante il superamento di un esame teorico-pratico preceduto dallo svolgimento, in alternativa:
a) di un apposito corso regionale di qualificazione della durata di due anni, con un minimo di 900 ore annue; tale periodo dovrà essere seguito da un corso di specializzazione della durata di un anno oppure da un anno di inserimento presso una impresa di estetista;
b) di un anno di attività lavorativa qualificata in qualità di dipendente, a tempo pieno, presso uno studio medico specializzato oppure una impresa di estetista, successiva allo svolgimento di un rapporto di apprendistato presso una impresa di estetista; tale attività dovrà essere seguita da appositi corsi regionali, di almeno 300 ore, di formazione teorica, integrativi delle cognizioni pratiche acquisite presso l'impresa di estetista;
c) di un periodo, non inferiore a tre anni, di attività lavorativa qualificata, a tempo pieno, in qualità di dipendente o collaboratore familiare, presso una impresa di estetista, accertata attraverso l'esibizione del libretto di lavoro o di documentazione equipollente, seguita dai corsi regionali di formazione teorica di cui alla lettera b). Il periodo di attività di cui alla lettera c) deve essere svolto nel corso del quinquennio antecedente l'iscrizione ai corsi di cui alla lettera b).