Le imprese che svolgono attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione sono chiamate dalla Legge 82/1994 "imprese di pulizia".
Il D.M. Industria del 07/07/1997 n. 274, art. 1 comma I definisce tali attività come segue.
Sono attività di pulizia quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza.
Sono attività di disinfezione quelle che riguardano il complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni.
Sono attività di disinfestazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a distruggere piccoli animali, in particolare artropodi.
Sono attività di derattizzazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni per la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi.
Sono attività di sanificazione quelle che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione.
Chi intende svolgere attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione deve presentare la Denuncia di inizio attività (DIA) al Registro delle imprese o, secondo i casi, all'Albo delle imprese artigiane, dichiarando di possedere i requisiti di capacità economico-finanziaria, tecnica e organizzativa e i requisiti di onorabilità. I requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa sono specificamente indicati all'art. 2 del D.M. n. 274/97.
Le imprese possono ottenere le abilitazioni per una o più tipologie di pulizia in relazione all'attività esercitata.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della denuncia la Camera di commercio procede alla verifica della sussistenza dei requisiti; l'iscrizione è considerata definitiva solo a verifica positiva effettuata.