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adempimenti » Attività di installatore di impianti

  • DATA:
    01-02-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    16-11-2009

Ai sensi della normativa che ha riformato l’intera materia (D.M. 22.01.2008, n. 37, in vigore dal 27 marzo 2008), l’attività di impiantistica è l’attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione straordinaria dei seguenti impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla loro destinazione d'uso (civile o non civile):
a) impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche, nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie;
e) impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, montacarichi, scale mobili e simili;
g) impianti di protezione antincendio.

Non sono soggetti all’applicazione della normativa sull’impiantistica:
- gli impianti “a monte” del punto di consegna dell’ente erogatore: ad esempio linee elettriche, acquedotti, gasdotti, impianti di illuminazione di strade;
- la manutenzione ordinaria di tutti gli impianti suddetti.

Procedure di iscrizione
L’impresa deve presentare una dichiarazione di inizio attività al Registro Imprese (o, se impresa artigiana, all’Albo delle Imprese Artigiane) presso la Camera di commercio della provincia in cui viene svolta l’attività.
Non è più richiesta l’iscrizione preventiva di uno o più responsabili tecnici all’Albo degli Installatori Qualificati (previsto dal D.M. 24.11.2004 e mai effettivamente attuato), che è stato implicitamente abrogato dal D.M. 37/2008.

Requisiti dell’impresa
L’impresa, il titolare o i soci o gli amministratori non devono essere stati sottoposti a misure di sicurezza o prevenzione e non avere procedimenti penali in corso per reati di stampo mafioso.
Deve essere designato almeno un responsabile tecnico, che può essere il titolare (nel caso di impresa individuale) o almeno un socio lavoratore (nel caso di società).
Poiché il responsabile tecnico abilita l’impresa allo svolgimento dell’attività, il suo venir meno, senza la sua contestuale sostituzione, comporta per l’impresa la immediata sospensione dell’attività.

Requisiti del responsabile tecnico
Il responsabile tecnico può operare in una sola impresa. I requisiti tecnico-professionali sono, in alternativa, uno dei seguenti:
- laurea in materia tecnica specifica (ingegneria, fisica, architettura ecc.);
- diploma (o qualifica) conseguito al termine di scuola secondaria del secondo ciclo con specializzazione relativa al settore richiesto, e due anni continuativi di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (basta un solo anno di lavoro per gli impianti idrici e sanitari);
- titolo o attestato conseguito, ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, presso la Regione o gli Enti autorizzati dalla Regione, e quattro anni continuativi di inserimento alle dirette dipendenze di un’impresa del settore (bastano due soli anni di lavoro per gli impianti idrici e sanitari);
- prestazione lavorativa svolta per tre anni, come operaio installatore specializzato; i tre anni possono essere non continuativi e svolti presso imprese diverse (in caso di prestazione di collaborazione tecnica continuativa da parte di un socio, o titolare, o collaboratore familiare di un’impresa del settore con l'impresa stessa sono necessari sei anni di lavoro, ridotti a quattro per gli impianti idrici e sanitari).

Dichiarazione di conformità impianti
La dichiarazione di conformità degli impianti, secondo i modelli allegati al D.M. 37/2008, deve essere depositata presso lo Sportello Unico per l'Edilizia (o, in alternativa, all’Ufficio Tecnico) del Comune ove ha sede l'impianto. Sarà cura dello Sportello Unico o dell’Ufficio Tecnico inoltrare copia della dichiarazione di conformità alla Camera di Commercio della provincia ove ha sede l'impresa esecutrice dell'impianto
.

Ufficio Registro Imprese o Albo Imprese Artigiane
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
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