Tra le imprese di facchinaggio rientrano quelle che svolgono le attività previste dalla tabella allegata al Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 3 dicembre 1999 anche con l'ausilio di mezzi meccanici o diversi o con attrezzature tecnologiche, comprensive delle attività preliminari e complementari alla movimentazione delle merci e dei prodotti.
Chi intende svolgere attività di facchinaggio deve presentare Denuncia di inizio attività (DIA) all’ufficio del Registro delle imprese o, nel caso di impresa artigiana, alla Commissione provinciale per l’artigianato.
Ai sensi del D.M. n. 221/2003, può iniziare l'attività chi è in possesso dei seguenti requisiti:
- capacità economico-finanziaria (attestazione di affidabilità rilasciata da istituto bancario, determinato rapporto patrimonio netto / fatturato, regolare iscrizione INPS e INAIL dei dipendenti, inesistenza di notizie sui protesti iscritte nel registro informatico);
- onorabilità (assenza di determinate condanne).
Ai sensi del Decreto Legge n. 7 del 31.01.2007 per avviare l'attività di facchinaggio non sono più richiesti i requisiti tecnico-professionali (capacità tecnica-organizzativa) né la nomina di un responsabile tecnico.
Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, la Camera di commercio verifica la sussistenza dei requisiti e, in caso di verifica positiva, procede all’iscrizione definitiva.