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adempimenti » Attività di autoriparazione

  • DATA:
    31-01-2007
  • ULTIMO AGGIORNAMENTO:
    16-11-2009

L'apertura di un'officina per autoveicoli o moto, di un laboratorio di elettrauto, di una carrozzeria, di un laboratorio di gommista è subordinata alla Denuncia di inizio attività (DIA) al Registro delle imprese, o all'Albo delle imprese artigiane se si tratta di impresa artigiana.

In tale denuncia l'impresa deve indicare il tipo di specializzazione ed il possesso dei seguenti requisiti riguardanti l'officina:
- disponibilità di spazi adeguati;
- dotazione minima delle attrezzature;
- indicazione del responsabile tecnico (l'imprenditore o il responsabile tecnico, se persona diversa, deve essere in possesso dei requisiti sanitari, morali e professionali).

I requisiti professionali sono documentabili con l'esercizio dell'attività di autoriparazione come operaio specializzato per tre anni nell'ultimo quinquennio; il triennio è ridotto a un anno se l'interessato è in possesso di un titolo di studio a carattere tecnico-professionale rilasciato da istituti di Stato, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado in materia tecnica rilasciato da istituti di Stato, o di un attestato di qualificazione di operaio qualificato rilasciato a seguito della frequenza di un corso autorizzato dalla Regione.
La laurea tecnico-scientifica da sola, senza alcuna pratica professionale, costituisce titolo valido per il riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali.

Dopo la presentazione della DIA l'impresa può avviare subito l'attività, ma la sua prosecuzione è subordinata alla verifica dei requisiti che avviene nei sessanta giorni successivi.

Ufficio Registro Imprese
Fonte: Redazione Camera di commercio
  • LINK:
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